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Statuto
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ASSOCIAZIONE – NO ALLA CACCIA-MOVIMENTO VEGETARIANO
STATUTO
Art. 1. E’ costituita l’Associazione denominata “No alla caccia” – Movimento vegetariano. L’Associazione è senza scopo di lucro e di utilità sociale; l’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario.
Art. 2. L’Associazione ha la sede legale e operativa in via G. Rodari 44, 37051-Bovolone (VR) Art. 3. La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 4 Scopo L’Associazione ha lo scopo di abolire la caccia in Italia e in Europa; di promuovere l’alimentazione vegetariana; dare voce agli animali per difenderli dagli abusi degli uomini e far valere i loro diritti; divulgare i principi di non-violenza e di rispetto verso gli animali; sostenere anche finanziariamente iniziative atte a creare ambienti naturali idonei a una vita libera e sicura per gli animali.
Art. 5. Mezzi per conseguire gli scopi L’Associazione, per conseguire i propri scopi, si impegna a promuovere:La sensibilizzazione dell’opinione pubblica sia mediante programmi culturali come seminari, conferenze, dibattiti e simili su temi attinenti agli scopi dell’Associazione, sia instaurando rapporti con altre associazioni con scopi che riguardano i “diritti animali”, sia con azioni pacifiche per ottenere una legislazione a favore degli animali e far rispettare le leggi già in vigore.La divulgazione dell’alimentazione vegetariana mediante corsi di formazione per la cucina vegetariana e attività di promozione per la conoscenza di prodotti vegetariani.
La diffusione dei principi di non violenza e di rispetto del diritto alla vita degli animali, in modo da garantire loro un trattamento e spazi vitali secondo la loro specie.L’ultilizzazione di mezzi di comunicazione come stampa, radio, televisione e internet, diffusione di stampati (opuscoli, libri, riviste e volantini), diffusione di cassette e video, per promuovere una nuova cultura e una nuova mentalità riguardo ai “diritti animali” e per la divulgazione dell’alimentazione vegetariana. Art. 6. Le attività svolte dall’Associazione sono prevalentemente effettuate dai propri aderenti e simpatizzanti, volontariamente e gratuitamente.
RISORSE ECONOMICHE
Art. 7. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle attività da:contributi degli aderenti all’Associazione.Contributi di privati.Contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti.Donazioni e lasciti testamentari, rimborsi derivanti da convenzioni, donazioni, libe-ralità e lasciti di terzi o associati, contribuzioni volontarie, elargizioni straordinarie.Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.Rendite del proprio patrimonio.Contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere.Qualsiasi altra entrata permessa dalla legge.
Art. 8. L’anno finanziario dell’Associazione inizia il primo gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno. L’amministrazione e la tenuta della contabilità dell’Associazione sono affidate al Tesoriere secondo le direttive del Presidente e del Consiglio Direttivo. Il bilancio preventivo contiene le entrate e le uscite relative all’esercizio annuale successivo. Il bilancio consuntivo riporta la situazione finanziaria indicando tutte le entrate e le uscite relative all’anno precedente. Essi vengono redatti dal Tesoriere, controllati dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno.
I soci e gli iscritti
Art. 9 Possono essere soci tutti coloro che hanno dimostrato sensibilità verso gli scopi e la cultura dell’Associazione. Possono avere la qualità di socio persone fisiche senza limitazione di cittadinanza. L’aspirante socio deve essere proposto da due soci e presentare una domanda scritta al Consiglio Direttivo. L’accettazione del nuovo socio viene effettuata con giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo con la maggioranza di due terzi. Il Socio accettato dovrà ver-sare la quota entro un mese. Gli iscritti costituiscono una speciale categoria senza diritto di voto, ma possono partecipare all’Assemblea dei soci e alle varie iniziative e ricevere le informazioni dell’Associazione e, a richiesta, materiale divulgativo gratuito. L’iscrizione all’Associazione avviene tramite domanda scritta al Consiglio Direttivo e il versamento della quota di adesione.
Art. 10 I soci si distinguono in fondatori e ordinari. Sono fondatori coloro che hanno preso parte all’Atto di Fondazione dell’Associazione e sono indicati nell’Atto Costitutivo. Tutti gli altri sono soci ordinari. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad altri soci la prerogativa di socio fondatore. Art. 11. Si decade da socio e da iscritto:Automaticamente per mancato versamento della quota.Per esplicite dimissioni scritte indirizzate al Consiglio Direttivo.Con delibera di esclusione del Consiglio Direttivo.Per accertati motivi di incompatibilità riguardo ai fini dello Statuto, sentite le motivazioni del socio o dell’iscritto.Per decesso.
Diritti e obblighi
Art. 12. L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario. I soci e gli iscritti non possono svolgere attività contrastanti o incompatibili con i fini dell’Associazione. La loro adesione all’Associazione implica l’osservanza del presente Statuto, dei regolamenti interni, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi, ad avere un comportamento degno nei confronti dell’Associazione, a versare la quota stabilita.
Art. 13. Le quote associative sono deliberate dal Consiglio Direttivo ogni anno e approvate dall’Assemblea.
Art. 14. Per i soci la quota è di 50 Euro all’anno. Per gli iscritti la quota è di 20 Euro. La quota deve essere versata:o in unica soluzione entro il 30 marzo di ogni anno;o in due rate, la prima entro il 31 gennaio e la seconda entro il 31 luglio di ogni anno. Il socio o l’iscritto dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’Associazione è tenuto al pagamento della quota per l’anno solare in corso. Il socio o l’iscritto che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell’Associazione non ha diritto alla restituzione delle quote versate e delle eventuali donazioni fatte.
Art. 15. Tutti i soci in regola con il versamento della quota hanno diritto a partecipare all’Assemblea dei soci con il diritto di voto e accedere alle cariche associative mediante domanda al Con-siglio Direttivo, che le esamina e le propone all’Assemblea. Il diritto di voto in Assemblea è attribuito ai soci maggiorenni a norma di legge. I soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività e iniziative promosse dall’Associazione e quindi ne saranno informati.
Gli organi dell’Associazione Art. 16. Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente.
L’Assemblea dei sociArt. 17. L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione ed è costituita da tutti i soci iscritti, in regola con il pagamento della quota associativa. L’Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo, per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell’anno in corso. L’Assemblea può inoltre essere convocata in via straordinaria per decisione del Consiglio Direttivo. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate con preavviso di almeno 30 giorni mediante invito a tutti i soci da parte della Presidenza del Consiglio Direttivo; in casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto fino a 10 giorni. La predetta comunicazione deve indicare l’ordine del giorno e la data con l’orario sia della prima che della seconda convocazione che può essere effettuata nel medesimo giorno.
Costituzione dell’Assemblea
Art. 18. L’Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L’Assemblea riunita in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto. È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe (un numero superiore a due) e sono ammessi voti per corrispondenza in casi particolari con richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
Presidenza dell’Assemblea
Art. 19. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente del Consiglio Direttivo e in mancanza anche di questi da persona designata dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo designa il socio che funge da segretario dell’Assemblea che redige il relativo verbale. Le deliberazioni prese a maggioranza sono vincolanti anche per la minoranza, salvo il diritto di recesso dei singoli soci.
Compiti dell’Assemblea
Art. 20. All’Assemblea spettano i seguenti compiti:In sede ordinaria: deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni relative alle attività svolte e da svolgere dall’Associazione presentate dal Consiglio Direttivo; fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote associative e degli iscritti; deliberare sulle proposte all’ordine del giorno presentate dal Consiglio Direttivo o dai soci; Eleggere ogni tre anni il Consiglio Direttivo.In sede straordinaria: delibera in merito alle modifiche statutarie e alle proposteall’ordine del giorno presentato dal Consiglio Direttivo.
Deliberazioni dell’Assemblea
Art. 21. L’Assemblea vota esclusivamente per alzata di mano. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sia in prima che in seconda convocazione sono prese a maggioranza semplice, cioè la metà più uno. Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria sono prese con la maggioranza qualificata stabilita dallo Statuto. Tutte le deliberazioni devono risultare dal verbale dell’Assemblea, sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario dell’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo
Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque Consiglieri, scelti tra i soci fondatori e proposti da loro stessi ed eletti dall’Assemblea Ordinaria. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per tre anni e può essere rieletto. Il Consiglio direttivo elegge al suo interno: il Presidente; il Vicepresidente; il Segretario; il Tesoriere.
I Consiglieri non hanno diritto a compenso, salvo il rimborso di spese documentate per conto e nell’interesse dell’Associazione. Qualora nel corso del triennio vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo può provvedere a sostituirli per cooptazione tra i soci fondatori. I soci così nominati restano in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio.
Art. 23. Il Consiglio Direttivo dirige collegialmente l’Associazione. Ha l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente che rappresenta legalmente l’Associazione di fronte a terzi e a tutte le autorità amministrative e giudiziarie e ha l’uso della firma sociale; elegge anche il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.
Art. 24. Il Presidente del Consiglio Direttivo può conferire sia a soci che a terzi procure speciali per singoli atti o per categorie di atti. Il Presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni o di impedimento grave giudicato tale dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede a eleggere un Presidente sino alla successiva Assemblea Ordinaria. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei soci e li presiede. Il Presidente rende conto del proprio operato al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in un’unica convocazione, possibilmente una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti del Consiglio stesso. Le sedute e le delibere del Consiglio Direttivo sono fatte constatare dal verbale della riunione sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I Consiglieri e il Segretario sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle decisioni del Consiglio Direttivo. Soltanto il Consiglio Direttivo con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle delibere per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.
Art. 25. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri ordinari e straordinari necessari per l’Associazione. In particolare fra l’altro il Consiglio delibera l’ammissione di nuovi soci e iscritti nonché l’esclusione di quei soci e iscritti con le motivazioni di cui all’art.11; delibera l’ammontare delle quote associative e di iscrizione da sottoporre all’Assemblea; predispone annualmente il bilancio consuntivo e quello preventivo insieme alla relazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea e amministra il patrimonio; decide sul trasferimento della sede e l’istituzione di sedi staccate secondarie; elabora a livello gestionale la programmazione, i progetti e l’attività dell’Associazione stessa; indirizza, organizza, gestisce e controlla l’attività operativa dell’Associazione; elabora le linee di sviluppo e le posizioni ufficiali dell’Associazione in coerenza con le finalità statutarie; tiene il libro dei soci fondatori e dei soci ordinari, il libro degli iscritti e i libri contabili, il libro dei verbali e gli altri libri sociali che ritenga utili a seconda delle attività svolte. Le delibere del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza semplice, in caso di parità decide il Presidente. Il Consiglio Direttivo senza formalità alcuna, potrà considerare dimissionario quel Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa alle sedute consiliari per tre volte consecutive.
Il Vicepresidente Art. 26. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente ed esercita ogni altra funzione conferitagli dal Presidente; esercita le funzioni di Presidente in caso di impedimento di quest’ultimo.
Il Segretario Art. 27. Il Segretario compila i verbali, cura la stesura e la custodia dei libri sociali e della corrispondenza. Svolge tutte le mansioni che il Presidente e il Consiglio Direttivo gli affidano.
Il Tesoriere Art. 28. Il Tesoriere è incaricato della riscossione delle quote associative e degli iscritti e dell’amministrazione del patrimonio. Redige i bilanci, i libri e i documenti contabili.
Norme finali e generali
Art. 29. Modifiche statutarie. Il presente Statuto può essere modificato o integrato in qualsiasi momento, purché le varianti, le aggiunte o le modifiche siano sottoposte e approvate da una maggioranza di due terzi dell’Assemblea dei soci.
Art. 30. Scioglimento e devoluzione dei beni. In caso di scioglimento dell’Associazione proposto dal Consiglio Direttivo e deliberato dall’Assemblea straordinaria con i due terzi dei voti, verrà nominato dal Consiglio Direttivo uno o più liquidatori che provvederanno, dopo aver pagato gli eventuali residui debiti sociali, a devolvere il patrimonio a organizzazioni senza scopo di lucro operanti in identico o analogo settore indicate dal Consiglio Direttivo.
Art. 31. Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente Statuto si fa riferimento al codice civile e alle altre norme di legge vigenti in materia dell’ordinamento italiano.
Il presente Statuto, è stato approvato dai soci fondatori all’unanimità nella seduta tenutasi il 23 luglio 2005 a Marktheidenfeld (D), Am der Linde 8.
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